La Corte d'Appello di Firenze ha respinto un'istanza di inibitoria in appello, con cui si chiedeva la sospensione dell'esecutività di una sentenza di primo grado. La parte appellante, pur ammettendo di poter pagare, temeva di non poter recuperare le somme in caso di vittoria in appello. I giudici hanno stabilito che tale timore, non circostanziato e non provato, non integra il requisito del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dalla legge, e che l'appello non appariva manifestamente fondato.
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