Ex-assessori di un Comune, assolti in un giudizio di responsabilità amministrativa, avevano ottenuto il **rimborso spese legali enti locali**. Il Comune ne chiese la restituzione tramite decreto ingiuntivo. La Corte di Cassazione ha stabilito che la legge sul rimborso (Art. 3, comma 2 bis, D.L. 543/1996) non ha efficacia retroattiva, applicandosi solo ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore. Non è applicabile il mandato privato. Il ricorso di un ex-assessore è stato respinto, confermando l'obbligo di restituzione, mentre per altri il giudizio è stato estinto per rinuncia.
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