Una società in liquidazione ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere il risarcimento danni derivante dal furto di autovetture, lamentando l'inadempimento di un contratto di vigilanza. Poco prima dell'udienza, il difensore della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia, dichiarando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo. La Suprema Corte ha però rilevato che il legale non era munito di mandato speciale per rinunciare al ricorso. Tale mancanza impedisce l'estinzione formale del processo, ma la dichiarazione di avvenuta transazione configura un difetto di interesse sopravvenuto. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle controparti.
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