La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dirigente comunale, condannato in primo grado per abuso d'ufficio e poi prosciolto in appello per **prescrizione del reato**, ma con la conferma delle statuizioni civili. Il dirigente contestava la sentenza d'appello, sostenendo che il fatto non sussisteva e chiedendo un proscioglimento nel merito. La Cassazione ha chiarito che, una volta dichiarata la **prescrizione del reato**, un ricorso per cassazione può portare a un proscioglimento nel merito solo se l'innocenza dell'imputato emerge in modo "evidente" dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti. Nel caso specifico, le violazioni delle norme sulla gestione delle spese pubbliche (T.U.E.L.) e l'omissione dei controlli sui mandati di pagamento non erano state contestate in modo da rendere "evidente" l'insussistenza del reato. Pertanto, il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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