La Corte di Cassazione ha stabilito che, una volta divenuto definitivo il provvedimento di riconoscimento di una sentenza straniera, non è più possibile contestarne il merito in fase esecutiva. Nel caso specifico, un condannato chiedeva la revoca del riconoscimento di una sentenza rumena, lamentando vizi nel mandato d'arresto europeo. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che questioni come la doppia punibilità dovevano essere sollevate durante il procedimento di riconoscimento e non davanti al giudice dell'esecuzione, i cui poteri sono limitati alla sola attuazione della pena.
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