Una società di telecomunicazioni ha presentato opposizione al riconoscimento in Italia di un lodo straniero emesso a Singapore, che la condannava a pagare oltre 4,5 milioni di euro. L'opponente lamentava la violazione del diritto al contraddittorio, sostenendo di non aver potuto presentare adeguatamente le proprie difese. La Corte di Appello di Roma ha respinto l'opposizione, affermando che le decisioni procedurali dell'arbitro, come il rigetto di richieste di prove tardive, rientrano nella sua discrezionalità e non costituiscono una violazione dei diritti difensivi, confermando così l'efficacia del lodo straniero in Italia.
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