La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 208/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di appalti pubblici e arbitrato. Nel caso di una controversia tra un'impresa di costruzioni e un ente pubblico, la Corte ha chiarito che se la clausola arbitrale deriva dalla legge e non da un accordo tra le parti, la successiva declinatoria arbitrato da parte dell'ente è un diritto potestativo. La nomina del proprio arbitro, effettuata dopo la declinatoria e al solo fine di eccepire l'incompetenza, non costituisce una rinuncia alla scelta di adire la giurisdizione ordinaria. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata con rinvio.
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