Un professionista, sospeso per un anno, ottiene in appello una riduzione della sanzione a sei mesi, ma solo dopo averla già scontata per intero. La sua successiva e separata azione legale per ottenere il risarcimento del danno per i sei mesi di sospensione ingiusta viene però dichiarata inammissibile. La Corte di Cassazione chiarisce che la domanda per risarcimento danni lite temeraria (o per esecuzione illegittima di un provvedimento poi riformato) deve essere obbligatoriamente proposta all'interno dello stesso procedimento in cui si è verificato il presunto danno, e non con un'azione autonoma, pena l'inammissibilità rilevabile d'ufficio.
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