Una società di scommesse maltese ha richiesto il rimborso di somme versate in eccesso durante una procedura di regolarizzazione fiscale. L'Agenzia fiscale ha negato il rimborso, sostenendo che la società non fosse legittimata e che i versamenti di 10.000 euro per ogni centro fossero costi di accesso e non acconti. Dopo un primo rinvio dalla Cassazione, che aveva già stabilito la natura di acconto dei versamenti e la piena legittimazione della società, l'Amministrazione ha riproposto gli stessi argomenti in un nuovo ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, confermando il diritto al rimborso acconto d'imposta scommesse. Inoltre, i giudici hanno condannato l'Agenzia per lite temeraria, avendo quest'ultima ignorato il precedente giudicato interno e riproposto questioni di merito già risolte.
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