Un acquirente firma un contratto preliminare per un immobile che il venditore non possiede interamente. A seguito dell'inadempimento del venditore nel procurare la piena proprietà, l'acquirente chiede al tribunale di obbligarlo ad acquistare le quote mancanti. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, respinge la richiesta. Viene chiarito che in un preliminare di cosa altrui, l'obbligo del venditore è procurare il trasferimento, non necessariamente acquistare la proprietà. Il rimedio principale per l'acquirente di fronte a un inadempimento definitivo è la risoluzione del contratto, non un'azione per costringere il venditore all'acquisto. La domanda di risarcimento danni è stata respinta per mancanza di prova.
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