La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni investitori contro un istituto bancario. Gli investitori, dopo aver subito perdite su obbligazioni, avevano aderito a un'offerta pubblica di scambio che non solo li aveva ristorati, ma aveva generato un guadagno. La Corte ha stabilito che tale adesione costituisce una novazione, estinguendo l'obbligazione originaria e, di conseguenza, qualsiasi pretesa risarcitoria. La prosecuzione della causa è stata inoltre sanzionata come lite temeraria.
Continua »