Un avvocato ha chiesto la liquidazione del compenso per aver assistito un cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale. La Corte d'Appello ha negato il pagamento, sostenendo prima la mancanza di documentazione sull'attività svolta, poi la mancata produzione del decreto di ammissione al patrocinio. Il Professionista ha presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice, in questi casi, ha il dovere di richiedere i documenti necessari o di acquisire le informazioni mancanti, non potendo semplicemente rigettare la richiesta per un difetto formale se l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pacifica. La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione precedente e rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame sulla liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato.
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