Un avvocato ha impugnato la liquidazione del proprio compenso per l'attività di difesa d'ufficio svolta in favore di un imputato irreperibile. Il Tribunale ha confermato il calcolo del Giudice di Pace, che aveva applicato i valori medi tariffari ridotti del 50% e, successivamente, di un ulteriore terzo. L'avvocato sosteneva che questa doppia riduzione violasse il principio dei minimi tariffari inderogabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del calcolo. I giudici hanno chiarito che la riduzione speciale prevista per la liquidazione compenso difensore d'ufficio di soggetti irreperibili è una norma speciale legittima, volta a bilanciare l'interesse pubblico alla difesa dei non abbienti con il diritto del professionista a un compenso equo, senza violare i minimi professionali generali.
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