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Liquidazione Coatta Amministrativa (L.C.A.)

12 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Una procedura concorsuale speciale, applicata a determinate categorie di imprese (come cooperative e banche), che ha lo scopo di liquidare il patrimonio dell'impresa insolvente sotto la supervisione di un'autorità amministrativa, per soddisfare i creditori.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Liquidazione Coatta Amministrativa: Leasing e Indennizzo, la Cassazione fa chiarezza
Una società cessionaria ha chiesto l'ammissione al passivo di una banca in `liquidazione coatta amministrativa` per canoni di locazione non pagati e un equo indennizzo. Il liquidatore della banca ha contestato la validità dei complessi contratti di leasing e locazione. Il Tribunale ha riconosciuto i crediti della società cessionaria. La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del liquidatore, che contestava la validità delle operazioni e la quantificazione dell'indennizzo, sia il ricorso incidentale della società cessionaria, confermando le decisioni del Tribunale sulla validità dei contratti e l'ammontare dell'equo indennizzo. La Suprema Corte ha così stabilito la correttezza della valutazione dei crediti.
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Banca ceduta, debiti antichi: l’acquirente non paga. Cassazione
Una società ha citato in giudizio una grande banca, cessionaria di un'altra banca posta in liquidazione, per ottenere la restituzione di somme relative a conti correnti estinti anni prima della cessione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio chiave sulla cessione passività rapporti estinti. I giudici hanno chiarito che il contratto di cessione, stipulato sulla base di una legge speciale, escludeva esplicitamente dal trasferimento i debiti e le controversie legati a rapporti bancari già chiusi. Di conseguenza, la banca acquirente non è responsabile per tali passività, che restano in capo all'istituto originario in liquidazione.
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Rinuncia al Ricorso: Causa Chiusa Senza Sentenza in Cassazione
Un privato cittadino aveva avviato un'azione legale contro una cooperativa in liquidazione per vedersi riconosciuto il diritto di proprietà su un immobile. Dopo una prima decisione a lui sfavorevole, aveva presentato appello in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione finale, lo stesso cittadino ha scelto di ritirare la propria impugnazione attraverso una formale rinuncia al ricorso. La cooperativa ha accettato questa rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il processo estinto, chiudendo il caso senza emettere una sentenza sul merito della controversia e senza quindi stabilire chi avesse ragione.
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Cessione d’azienda: il nuovo datore risponde dei debiti
Una lavoratrice, dopo una serie di contratti a termine con una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa, ha chiesto il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel frattempo, l'azienda è stata ceduta a un'altra banca. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessione d'azienda, l'acquirente subentra nelle cause pendenti e risponde degli esiti del giudizio, anche se il credito non era iscritto nello stato passivo della società cedente. La pendenza della causa al momento del trasferimento è decisiva per estendere la responsabilità al nuovo datore di lavoro.
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Scientia decoctionis: prova e indizi per la banca
Una società cooperativa in liquidazione agiva contro un istituto bancario per la revoca di pagamenti effettuati prima della crisi. I tribunali di merito respingevano la domanda per mancanza di prova della scientia decoctionis della banca. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, criticando la valutazione frammentaria degli indizi (notizie, protesti) e chiarendo che la prova presuntiva richiede un'analisi complessiva e logica, specialmente nei confronti di un creditore qualificato come una banca.
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Rimessione in termini: no se c’è negligenza
La Corte di Cassazione ha negato la rimessione in termini a un istituto finanziario che non si era costituito in giudizio fidandosi di un certificato di cancelleria errato. Secondo la Corte, la parte ha un dovere di diligenza che impone di verificare i registri ufficiali, e l'affidamento a un certificato, che non è un atto processuale, non costituisce una causa non imputabile che giustifichi il ritardo. La mancata costituzione è stata quindi ritenuta frutto di una scelta negligente.
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Cessione contenzioso bancario: a chi tocca pagare?
Un ex dirigente bancario, licenziato prima della liquidazione e successiva cessione di un ramo d'azienda della banca, ha citato in giudizio sia l'istituto originario che quello acquirente. La Corte di Cassazione ha chiarito che in una cessione contenzioso bancario, le cause relative a rapporti di lavoro già terminati al momento della cessione non si trasferiscono all'acquirente, salvo diverso accordo. La legittimazione passiva resta quindi in capo alla società cedente in liquidazione, poiché il contenzioso riguarda un 'rapporto estinto' escluso dall'accordo di cessione.
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Cessione contenzioso bancario: i rapporti estinti
Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio una banca, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. Le attività e passività della banca sono state trasferite a un grande gruppo bancario. La questione centrale era se la causa, relativa a un rapporto contrattuale già concluso, fosse inclusa nel trasferimento. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni precedenti, ha stabilito che la cessione del contenzioso bancario non comprende le liti su rapporti estinti. La motivazione si basa sull'interpretazione degli accordi di cessione, che escludevano le passività non funzionali alla continuità dell'impresa acquirente. Di conseguenza, quest'ultima è stata ritenuta priva di legittimazione passiva.
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Cessione contenzioso bancario: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15675/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di cessione del contenzioso bancario. Nel contesto dell'acquisizione di una banca in liquidazione, la banca acquirente non subentra automaticamente nelle controversie legali relative a rapporti bancari già estinti prima della data di cessione. La Corte ha chiarito che il criterio decisivo non è la mera pendenza della lite, ma la natura del rapporto sottostante. Se il rapporto non è più 'inerente e funzionale' all'attività dell'acquirente, come nel caso di un conto corrente già chiuso, la passività e il relativo contenzioso restano in capo alla procedura di liquidazione della banca cedente, rientrando nel cosiddetto 'Contenzioso escluso' definito dal contratto di cessione.
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Cessione bancaria: la banca cessionaria risponde?
Un investitore ha citato in giudizio una banca cessionaria per ottenere la restituzione di somme investite in azioni di una banca posta in liquidazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che nella specifica operazione di cessione bancaria, le passività relative alle pretese degli azionisti erano state escluse dal perimetro della cessione. Di conseguenza, la banca cessionaria non era il soggetto legittimato a rispondere di tali debiti.
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Decadenza d’ufficio e locazione: la Cassazione chiarisce
Un'ordinanza della Corte di Cassazione affronta il caso di una locazione commerciale interrotta da una banca in liquidazione. Il Tribunale aveva negato al locatore il risarcimento per ritardata consegna basandosi su una decadenza d'ufficio non eccepita dalla banca. La Cassazione ha cassato la decisione, stabilendo che tale decadenza può essere sollevata solo dalla parte interessata e non dal giudice. Inoltre, ha riaffermato il valore vincolante della precedente ammissione al passivo del credito per ripristino da parte del commissario liquidatore (giudicato endoconcorsuale).
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Cessione banche venete: esclusi i debiti estinti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15682/2025, ha stabilito un principio fondamentale riguardo alla cessione banche venete. Un istituto di credito che acquisisce rami d'azienda di una banca in liquidazione non subentra nelle passività relative a rapporti bancari già estinti al momento della cessione, anche se su di essi pende un contenzioso. La Corte ha chiarito che il criterio per l'inclusione di una passività non è la mera pendenza della lite, ma la sua inerenza e funzionalità all'esercizio dell'impresa bancaria dell'acquirente, come specificato nel contratto di cessione. Di conseguenza, le pretese relative a rapporti conclusi devono essere rivolte alla procedura di liquidazione e non all'istituto cessionario.
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