La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino, denominato L'Imputato, condannato per detenzione illecita di cocaina. L'Imputato possedeva un quantitativo di droga idoneo a produrre ben 387 dosi singole. La difesa sosteneva che il fatto dovesse rientrare nella fattispecie di lieve entità spaccio, prevista dall'articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti. I giudici di legittimità hanno respinto la richiesta. La Cassazione ha chiarito che il ricorso riproponeva censure già ampiamente superate nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, la richiesta pretendeva una inammissibile rivalutazione delle prove di fatto. Di conseguenza, L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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