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Licenziamento Autoferrotranvieri

6 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento autoferrotranvieri nullo senza Consiglio di Disciplina
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del licenziamento di un dipendente di un'azienda di trasporti. Il lavoratore aveva chiesto che il suo caso fosse esaminato dal Consiglio di disciplina, come previsto dalla normativa speciale di settore. L'azienda, invece, lo ha licenziato direttamente. I giudici hanno stabilito che la procedura speciale è una garanzia irrinunciabile. Ignorarla rende il licenziamento autoferrotranvieri nullo. Di conseguenza, il lavoratore ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte ha ribadito la piena vigenza della disciplina speciale del 1931, che prevale sulle norme generali.
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Licenziamento autoferrotranvieri: vige R.D. 148/1931
La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento di un dipendente di un'azienda di trasporto pubblico, stabilendo la persistente validità della procedura disciplinare speciale prevista dal R.D. n. 148/1931. La Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto tale normativa abrogata. La Cassazione ha chiarito che l'omissione della procedura, in particolare il mancato coinvolgimento del Consiglio di Disciplina, determina la nullità del provvedimento espulsivo. La sentenza sottolinea come la normativa speciale, più garantista per il lavoratore, prevalga sulla disciplina generale. Il caso riguarda un licenziamento autoferrotranvieri per presunto abuso di permessi.
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Licenziamento autoferrotranvieri: procedura e nullità
La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il licenziamento di un conducente di autobus (un caso di licenziamento autoferrotranvieri) perché l'azienda non ha seguito la procedura disciplinare speciale prevista dalla legge. Tale procedura impone, su richiesta del lavoratore, la decisione da parte di un Consiglio di disciplina. La violazione di questa norma imperativa comporta la nullità del licenziamento e il conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, annullando la precedente decisione della Corte d'Appello che aveva solo riconosciuto un'indennità risarcitoria.
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Licenziamento autoferrotranvieri: procedura nulla
Un autista di mezzi pubblici è stato licenziato per presunte irregolarità. La Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento perché l'azienda non ha rispettato la procedura disciplinare speciale prevista per il licenziamento autoferrotranvieri, che impone la decisione da parte di un organo terzo, il Consiglio di Disciplina. La violazione di questa procedura imperativa ha comportato la nullità del licenziamento e il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento autoferrotranvieri: la procedura è sacra
Un'azienda di trasporto ha licenziato un dipendente senza seguire la procedura speciale che prevede il coinvolgimento del Consiglio di Disciplina. La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo tale licenziamento, ordinando la reintegrazione del lavoratore. La sentenza ha ribaltato la decisione della Corte d'Appello, che aveva erroneamente qualificato la violazione come un mero vizio formale meritevole solo di un indennizzo economico, sottolineando invece il carattere inderogabile e protettivo della procedura speciale per il licenziamento autoferrotranvieri.
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Licenziamento autoferrotranvieri: la nullità del recesso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di trasporti, confermando la nullità del licenziamento di un dipendente. La sentenza ribadisce un principio fondamentale per il settore: in caso di licenziamento autoferrotranvieri, se il lavoratore chiede l'intervento del Consiglio di disciplina, il datore di lavoro perde il potere di irrogare la sanzione. Qualsiasi licenziamento emesso in violazione di questa procedura è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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