Una debitrice si oppone a un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcuni assegni, sostenendo di aver già saldato il debito e presentando quietanze di pagamento autenticate. Tuttavia, i giudici di primo e secondo grado respingono l'opposizione, dando credito a una testimonianza che smentiva il contenuto delle quietanze. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso della debitrice per una serie di vizi procedurali, confermando la decisione e ribadendo l'importanza di un corretto assolvimento dell'onere della prova.
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