Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha contestato la validità dell'alcoltest per due motivi: il mancato avviso al difensore non era riportato sul verbale e l'etilometro poteva essere difettoso. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale. La prova del corretto avviso al conducente sulla facoltà di farsi assistere da un legale può essere fornita anche solo con la testimonianza dell'agente operante, se il giudice la ritiene credibile e precisa. Inoltre, il buon funzionamento dell'apparecchio era attestato dal suo libretto di manutenzione. La condanna è stata quindi confermata, dimostrando che la parola dell'agente può integrare una lacuna formale del verbale.
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