Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata assistenza del difensore durante l'alcoltest e presunti vizi dello strumento. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la polizia ha solo l'obbligo di avvisare della facoltà di farsi assistere, non di attendere il legale. Inoltre, ha ribadito che la validità alcoltest si presume, e spetta all'imputato fornire prova concreta di un malfunzionamento, non essendo sufficienti contestazioni generiche.
Continua »