Un condannato per associazione mafiosa ha contestato l'applicazione della misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Il ricorrente sosteneva che il tribunale avesse presunto la sua pericolosità sociale solo in base ai vecchi reati, trascurando la regolare condotta carceraria e la concessa liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la pericolosità sociale non si presume mai in via automatica, ma richiede un accertamento concreto. Nella vicenda, i giudici di merito hanno valutato correttamente l'assenza di revisione critica, i rilievi disciplinari in carcere e la gravità dei fatti, confermando la piena validità della misura di sicurezza applicata.
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