La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4889/2024, ha stabilito che la richiesta di liberazione anticipata può essere accolta anche se la pena non è in esecuzione perché sospesa. Il caso riguardava un condannato che chiedeva il beneficio per un periodo di arresti domiciliari fungibili. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, ma la Suprema Corte ha annullato tale decisione. La Corte ha chiarito che l'art. 656, comma 4-bis, c.p.p. prevede che la valutazione sulla liberazione anticipata debba avvenire proprio prima dell'emissione dell'ordine di esecuzione, al fine di ridurre il sovraffollamento carcerario.
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