Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le richieste di affidamento in prova e semilibertà avanzate da un detenuto, dichiarando inammissibile anche la detenzione domiciliare. Il diniego si fonda sulla gravità dei reati commessi, sul pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata e sulla mancata prova dell'avvenuta espiazione della quota di pena per i reati ostativi. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver già scontato la frazione ostativa grazie alla liberazione anticipata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato che il ricorrente non ha dimostrato la conoscenza, da parte del Tribunale, del provvedimento di riduzione della pena, violando il principio di autosufficienza. Di conseguenza, l'istanza per accedere alle misure alternative alla detenzione è stata definitivamente respinta con condanna alle spese.
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