Un imputato, condannato con rito abbreviato, ha impugnato la sentenza in appello. Successivamente, ha richiesto la riduzione di pena di un sesto, prevista per chi non impugna la condanna di primo grado. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il beneficio della riduzione di pena è strettamente legato alla mancata proposizione di qualsiasi impugnazione contro la sentenza di primo grado, con l'obiettivo di accelerare la definizione dei processi. Aver presentato appello esclude categoricamente l'accesso a tale sconto.
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