Un avvocato, nominato difensore d'ufficio per un imputato latitante, si è visto inizialmente negare il compenso dallo Stato perché non aveva tentato di recuperare il credito dal proprio assistito. La Corte di Cassazione ha risolto la questione, stabilendo che, ai fini della liquidazione del compenso difensore d'ufficio, la condizione del latitante è equiparata a quella dell'irreperibile. Pertanto, l'avvocato ha diritto al pagamento diretto da parte dello Stato, senza dover esperire procedure di recupero del credito, data la sostanziale irrintracciabilità del cliente.
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