Compenso difensore d’ufficio: la Cassazione equipara latitante e irreperibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 28253 del 2024, affronta una questione cruciale per gli avvocati che svolgono il ruolo di difensori d’ufficio: il diritto al compenso difensore d’ufficio quando l’assistito è latitante. La Corte ha consolidato un principio fondamentale, stabilendo che la condizione di latitanza è equiparabile a quella di irreperibilità ai fini della liquidazione dell’onorario a carico dello Stato.
I Fatti di Causa
Una legale veniva nominata difensore d’ufficio di un cittadino straniero, dichiarato latitante nel 2008. L’avvocato lo assisteva in vari gradi di giudizio, fino alla Corte di Cassazione. Al termine del percorso giudiziario, la professionista presentava istanza di liquidazione dei propri onorari alla Corte d’Appello.
Sorprendentemente, la richiesta veniva respinta. La motivazione? L’avvocato non aveva prima tentato di recuperare il proprio credito professionale dall’assistito, come previsto dall’art. 116 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia). La legale proponeva opposizione, sostenendo che al caso del latitante dovesse applicarsi la stessa eccezione prevista dall’art. 117 per l’imputato irreperibile, che esonera il difensore da questo onere preventivo. La Corte d’Appello le dava ragione, ma il Ministero della Giustizia ricorreva in Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione: Il compenso difensore d’ufficio per il latitante
Il Ministero della Giustizia sosteneva che l’ordinanza della Corte d’Appello fosse errata. Secondo il ricorrente, la norma che esonera il difensore dal tentativo di recupero (art. 117) è una norma eccezionale, dettata solo per il caso di imputato “irreperibile”, e non può essere estesa per analogia al “latitante”.
Le argomentazioni del Ministero si basavano sulla distinzione concettuale e giuridica tra le due figure:
- Distinzione ontologica: la latitanza è una scelta volontaria e strategica dell’imputato, mentre l’irreperibilità può essere anche involontaria.
- Procedure diverse: le ricerche per dichiarare un soggetto irreperibile sono più approfondite e complesse di quelle previste per la latitanza.
Di conseguenza, secondo il Ministero, il difensore di un latitante avrebbe dovuto comunque dimostrare di aver tentato, seppur inutilmente, di recuperare il proprio credito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, definendolo manifestamente infondato e confermando l’orientamento giurisprudenziale maggioritario. Il ragionamento dei giudici si è concentrato sulla ratio delle norme e sulla situazione di fatto, piuttosto che su una distinzione formale.
Il punto centrale della decisione è che il termine “irreperibile” contenuto nell’art. 117 deve essere inteso in senso lato, come una condizione di sostanziale irrintracciabilità. Se il debitore (l’assistito) non può essere rintracciato, è irrilevante che la sua condizione sia stata formalmente dichiarata come “latitanza” o “irreperibilità”. In entrambi i casi, per il difensore creditore è di fatto impossibile esperire una qualsiasi procedura di recupero del credito.
Imporre al difensore di intraprendere un’azione esecutiva che sarebbe “certamente vana ed inutilmente dispendiosa” sarebbe contrario alla logica e alla finalità della legge, che è quella di garantire una giusta retribuzione al professionista che ha svolto una funzione costituzionalmente garantita come il diritto di difesa.
La Corte ha specificato che non si tratta di un’applicazione analogica di una norma eccezionale, ma di un’interpretazione estensiva della norma stessa. L’art. 117 si riferisce genericamente al “caso di irreperibilità del difeso”, una condizione di fatto che accomuna sia il latitante sia l’irreperibile. Il difensore non può essere penalizzato per il comportamento del suo assistito.
Le Conclusioni: Principio di Diritto e Implicazioni Pratiche
In definitiva, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio di giustizia sostanziale: il difensore d’ufficio di un imputato latitante ha diritto a richiedere il pagamento del proprio compenso direttamente allo Stato, senza dover prima tentare un’azione di recupero nei confronti del cliente. La condizione di sostanziale irrintracciabilità del latitante rende tale onere un’inutile formalità.
Questa pronuncia consolida le tutele per gli avvocati che svolgono la funzione di difensori d’ufficio, spesso in contesti difficili e con assistiti di difficile reperibilità, garantendo che il loro lavoro venga retribuito senza dover affrontare ostacoli burocratici privi di concreta utilità.
Il difensore d’ufficio di un imputato latitante ha diritto al compenso da parte dello Stato?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il difensore d’ufficio di un imputato latitante ha diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato.
Perché la Corte di Cassazione equipara l’imputato latitante a quello irreperibile ai fini del compenso?
La Corte adotta un’interpretazione sostanziale, ritenendo che entrambe le condizioni (latitanza e irreperibilità) diano luogo a una situazione di fatto di ‘irrintracciabilità’. Poiché in entrambi i casi è impossibile per il difensore recuperare il credito, sarebbe irragionevole imporgli un tentativo di recupero vano.
Il difensore deve prima tentare di recuperare il credito dal cliente latitante prima di chiederlo allo Stato?
No. Secondo la sentenza, il difensore di un imputato latitante è esonerato dall’onere di tentare preventivamente il recupero del credito nei confronti del proprio assistito, potendo rivolgersi direttamente allo Stato per il pagamento, proprio come avviene per l’assistito dichiarato irreperibile.