Una lunga controversia tra vicini sull'uso della cosa comune, un passo carrabile, giunge alla Cassazione. I Proprietari del Piano Superiore utilizzavano il vano comune di accesso al cortile della Proprietaria del Piano Inferiore per parcheggiare un motorino e una bicicletta, ostruendo il passaggio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il vano era destinato esclusivamente al transito e non al parcheggio. L'uso come posteggio alterava la destinazione del bene comune, violando l'Art. 1102 c.c. La sentenza ribadisce che la destinazione di una parte comune non può essere modificata unilateralmente, anche se l'occupazione è intermittente, se impedisce il godimento paritario.
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