L'Azienda Sanitaria Locale chiedeva il rimborso delle imposte versate per gli anni 2008 e 2009, pretendendo l'applicazione dell'aliquota dimezzata prevista per gli enti ospedalieri. L'Agenzia delle Entrate rifiutava il rimborso, ritenendo che le moderne aziende sanitarie non potessero essere equiparate ai vecchi enti ospedalieri. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'agevolazione fiscale aziende sanitarie non può essere applicata alle ASL. Trattandosi di un'agevolazione di tipo soggettivo, essa spetta esclusivamente ai soggetti espressamente elencati dalla legge. Le ASL, avendo compiti assistenziali e amministrativi ben più ampi rispetto al solo ricovero e cura dei malati, non rientrano in questa categoria e non possono beneficiare dello sconto d'imposta. Di conseguenza, le richieste di rimborso dell'azienda sanitaria sono state definitivamente respinte.
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