Un promotore finanziario, operante come impresa familiare con la moglie (retribuita al 49%), chiedeva il rimborso dell'imposta versata negli anni. La giustizia tributaria regionale accoglieva la richiesta, ritenendo l'apporto della moglie puramente marginale. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la collaborazione dei familiari in un'impresa familiare costituisce un valore aggiunto sintomatico del presupposto impositivo. Di conseguenza, per escludere l'autonoma organizzazione IRAP, il giudice non può presumere la natura marginale del lavoro del familiare, ma deve verificare concretamente l'apporto effettivo, specialmente se la quota di partecipazione agli utili è elevata. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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