Un professionista, operante come consulente e presidente di una società, ha richiesto il rimborso IRAP professionisti per gli anni dal 2012 al 2015, sostenendo di non avere un'autonoma organizzazione poiché utilizzava esclusivamente le strutture della società cliente. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione al professionista, stabilendo che chi lavora solo per una società sfruttandone i mezzi non deve pagare l'IRAP, anche se ricopre la carica di presidente. Inoltre, la Corte ha accolto il ricorso del professionista sul calcolo dei termini di decadenza: il diritto al rimborso si perde solo per i versamenti effettuati oltre quattro anni prima della domanda (nel caso specifico, solo il primo acconto del 2012), mentre i pagamenti successivi devono essere restituiti. Il fisco è stato condannato a pagare le spese legali.
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