Un professionista, socio di minoranza (1,79%) di una società per azioni, ha chiesto il rimborso dell'IRAP per attività di consulenza. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che il professionista si avvaleva della struttura societaria, implicando l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato il diniego. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista. Ha stabilito che l'utilizzo della struttura di una società, dotata di propria soggettività giuridica e autonomia patrimoniale perfetta, non equivale automaticamente all'esistenza di un'autonoma organizzazione in capo al socio per l'applicazione dell'IRAP. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione.
Continua »