Lo Studio Associato, composto da due avvocati, ha richiesto il Rimborso IRAP versato per gli anni dal 2010 al 2013, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio-rifiuto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dello studio legale, confermando che per le associazioni professionali l'esercizio dell'attività in forma associata fa presumere per legge la sussistenza del presupposto impositivo. Di conseguenza, spetta al contribuente che richiede il rimborso dimostrare l'inesistenza dell'esercizio in forma associata, e non all'ufficio dimostrare l'autonoma organizzazione. Non avendo lo studio fornito tale prova contraria, il rimborso è stato negato.
Continua »