La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del gestore di fatto di una ditta individuale fallita. L'imputato, pur formalmente privo di cariche direttive, gestiva interamente i conti bancari, i rapporti con la clientela e la contabilità aziendale. In concorso con il titolare formale, l'uomo aveva sottratto 98.000 euro di liquidità e trasferito i macchinari dell'impresa fallita presso la sede dell'azienda del proprio figlio. I giudici hanno respinto le doglianze difensive sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal titolare al curatore fallimentare, ribadendo la piena validità probatoria degli accertamenti contabili della curatela. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando l'amministratore di fatto al pagamento delle spese legali.
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