La Corte di Cassazione ha stabilito che il regime della finestra mobile, che prevede uno slittamento di dodici mesi per l'erogazione del trattamento, si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%. La decisione ribalta l'orientamento dei giudici di merito, confermando che la normativa del 2010 ha una portata generale. Nonostante il diritto all'anticipo per ragioni di salute, il legislatore non ha previsto deroghe specifiche per questa categoria, includendola nel meccanismo di differimento temporale comune alla generalità dei lavoratori dipendenti.
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