Una contribuente impugnava due intimazioni di pagamento per numerose cartelle esattoriali, eccependo la prescrizione dei crediti. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8126/2025, ha annullato la decisione di secondo grado, stabilendo un importante principio sulla giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha chiarito che tale giurisdizione non si estende ai crediti per sanzioni stradali e contributi previdenziali, che rientrano nella competenza del giudice ordinario. Inoltre, ha censurato la sentenza d'appello per non aver correttamente valutato gli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall'Agenzia della Riscossione. Il caso è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria per un nuovo esame.
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