Una banca notificava un precetto a due comproprietarie, in qualità di terze datrici di ipoteca, per il pagamento di un debito derivante da mutui concessi a un debitore principale poi fallito. Le garanti si opponevano all'esecuzione sostenendo l'estinzione del debito. La Corte d'Appello accoglieva l'opposizione, ma la Cassazione ha annullato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che nel giudizio di opposizione promosso dal terzo proprietario sussiste un litisconsorzio necessario che impone la partecipazione obbligatoria del creditore, del terzo datore e del debitore principale (o della sua curatela fallimentare). La mancata partecipazione del debitore principale rende la sentenza nulla. La causa è stata quindi rinviata al Tribunale di primo grado per integrare il giudizio con tutte le parti necessarie.
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