L'Agenzia delle Entrate ha emesso un'intimazione di pagamento. Il Contribuente ha contestato l'invalidità dell'atto impositivo presupposto, un avviso di accertamento, sostenendo che fosse firmato da un funzionario senza adeguata delega. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il ricorso, dichiarando nullo l'accertamento. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che un'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri, non per contestare un avviso di accertamento già notificato e non impugnato. Pertanto, il ricorso del Contribuente per l'invalidità dell'atto impositivo presupposto era inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata e rinviata per valutare i vizi propri dell'intimazione stessa, come il difetto di delega per la sua sottoscrizione.
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