Un contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento per crediti previdenziali, contestando la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali prodotte in giudizio solo in copia semplice. Il ricorrente ha basato la propria difesa sul disconoscimento copie fotostatiche, affermando testualmente di dubitare dell'esistenza degli originali. I giudici di merito hanno respinto l'opposizione, ritenendo la contestazione troppo generica per privare di efficacia probatoria i documenti prodotti dall'ente creditore. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso del debitore. I giudici supremi hanno stabilito che il semplice dubbio non basta a invalidare le copie prodotte, richiedendo una negazione chiara, univoca e specifica dell'esistenza del documento o delle sue difformità rispetto all'originale.
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