Una società in liquidazione ha impugnato un'intimazione di pagamento sostenendo la mancata notifica delle cartelle prodromiche e la carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i motivi di impugnazione devono essere specifici e autosufficienti. Inoltre, ha ribadito che l'intimazione di pagamento è valida anche se non allega gli atti precedenti, essendo sufficiente il richiamo a questi, e che la motivazione sul calcolo degli interessi può essere sintetica se l'atto presupposto li aveva già determinati.
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