Un Avvocato ha citato in giudizio un Cliente per il mancato pagamento di parcelle professionali. La Corte d'Appello aveva indicato diverse sedi giudiziarie per la trattazione della controversia. L'Avvocato ha proposto ricorso, sostenendo che il Cliente dovesse essere considerato un consumatore e che, di conseguenza, si dovesse applicare il "foro del consumatore", ossia il tribunale del luogo di residenza del Cliente. La Corte di Cassazione ha confermato che il "foro del consumatore" (Art. 33 D. Lgs. 206/2005) prevale su altri criteri di competenza, stabilendo la competenza del Tribunale di Roma, dove il Cliente risiede. Questa decisione chiarisce la corretta giurisdizione per le controversie relative alle parcelle professionali quando il cliente agisce come consumatore.
Continua »