La Corte di Cassazione ha chiarito che in caso di rinuncia al ricorso accettata dalle altre parti, il giudizio si estingue e non si applica il raddoppio del contributo unificato. La vicenda nasce da un appello contro una sentenza della Corte d'Appello, ma prima della decisione, le parti hanno formalizzato la rinuncia. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, specificando che il raddoppio del contributo è una misura sanzionatoria applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non può essere estesa alla rinuncia.
Continua »