Un cittadino straniero ha proposto ricorso in Cassazione contro il Ministero dell'Interno avverso un decreto del Tribunale di Venezia. Successivamente, il difensore del ricorrente, munito di apposita procura speciale, ha depositato un atto formale di rinuncia all'azione. La Corte di Cassazione, preso atto della volontà della parte, ha dichiarato l'estinzione del processo senza alcuna condanna alle spese per le parti. La decisione conferma che la rinuncia agli atti del giudizio, se formulata da un difensore autorizzato, determina l'immediata chiusura del procedimento senza esame del merito.
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