Un acquirente e due venditori avviano trattative per la compravendita di un terreno edificabile. L'acquirente versa un consistente acconto, pari a circa un terzo del prezzo totale, generando nei venditori un serio affidamento sulla conclusione dell'affare. Successivamente, l'acquirente interrompe improvvisamente e senza giustificato motivo le trattative. I venditori, che nel frattempo avevano rifiutato altre offerte d'acquisto, chiedono il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità precontrattuale dell'acquirente. I giudici ribadiscono che il risarcimento per la rottura ingiustificata delle trattative deve coprire l'interesse negativo, ossia le spese inutili e la perdita di occasioni alternative più vantaggiose, liquidabili anche in via equitativa. L'acquirente perde la causa e viene condannato a risarcire i danni e a pagare le spese legali.
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