La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l'ammissione di ingenti crediti verso altre tre società sottoposte a sequestro di prevenzione. La Corte ha stabilito che, in tale contesto, le sole scritture contabili e le iscrizioni a bilancio non sono sufficienti a provare l'esistenza e l'anteriorità del credito. È necessaria una prova rigorosa della natura effettiva e non simulata del rapporto sottostante, poiché il giudice ha il potere di accertare se le operazioni siano state create artificiosamente per eludere gli effetti della misura patrimoniale. Nel caso di specie, sono state riscontrate documentazioni artefatte, operazioni confuse tra società collegate e la strumentalità dei crediti all'attività illecita del soggetto proposto, motivando così il rigetto della richiesta.
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