L'Azienda Importatrice ha contestato la rettifica dei dazi doganali operata dall'Ufficio delle Dogane su una partita di pantofole da camera. L'Ufficio sosteneva che la suola fosse in plastica, applicando un'aliquota maggiore, mentre l'importatore sosteneva fosse in tessuto. Per dimostrare la corretta classificazione doganale, l'importatore ha prodotto un'Informazione tariffaria vincolante (ITV) rilasciata dall'autorità doganale belga per un prodotto identico, sebbene emessa in data successiva alle importazioni contestate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio delle Dogane, confermando che l'Informazione tariffaria vincolante rilasciata a terzi o successivamente costituisce un valido mezzo di prova documentale in giudizio. Di conseguenza, l'importatore ha vinto la causa e l'amministrazione doganale è stata condannata al pagamento delle spese legali.
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