Una società importatrice ha contestato un avviso di accertamento per dazi doganali, sostenendo l'avvenuta prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il lungo giudizio civile precedente, avviato dalla stessa società per far valere un'esenzione, aveva interrotto e sospeso la prescrizione del debito doganale. Il termine triennale per la riscossione, quindi, è iniziato a decorrere solo dalla data della sentenza definitiva che ha accertato l'obbligo di pagamento, rendendo tempestivo l'atto dell'Agenzia.
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