Una neonata prematura ha riportato una grave perdita dell'udito durante il ricovero ospedaliero. Il danno derivava sia da cause naturali legate alla nascita precoce, sia da una infezione nosocomiale batterica trattata con antibiotici. I giudici di merito avevano negato il risarcimento ai genitori perché la perizia tecnica non riusciva a calcolare con esattezza scientifica la percentuale esatta di colpa dell'ospedale rispetto alle patologie preesistenti. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione e ha chiarito una regola fondamentale. La presenza di patologie naturali non esclude la responsabilità della struttura medica se la condotta umana ha concorso al danno. Quando non è possibile separare matematicamente le singole quote di responsabilità, il giudice deve calcolare il danno biologico differenziale con criterio equitativo.
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