La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un imprenditore accusato di dichiarazione fraudolenta. L'imputato aveva utilizzato numerose fatture per operazioni inesistenti per abbattere il proprio carico fiscale. I giudici hanno respinto la difesa dell'imputato, che dichiarava di non ricordare l'identità del reale esecutore dei lavori. La Suprema Corte ha precisato che l'ingente numero di fatture contestate e la loro emissione prolungata nel tempo escludono la buona fede. Il reato sussiste sia in presenza di inesistenza oggettiva, quando i lavori non sono stati eseguiti, sia di inesistenza soggettiva, quando l'emittente del documento fiscale è un mero soggetto fittizio. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell'imprenditore, condannandolo alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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