La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5603/2025, interviene su un caso di contratto di agenzia interrotto dal fallimento del preponente. La Corte stabilisce un principio fondamentale: il fallimento non comporta la risoluzione automatica e incolpevole del contratto. Si applica invece la disciplina dei contratti pendenti (art. 72 Legge Fallimentare), che prevede la sospensione del rapporto. Questa decisione apre alla possibilità per l'agente di ottenere le indennità di fine rapporto, come quella di preavviso e di clientela, cassando la precedente decisione del Tribunale che le aveva escluse.
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