La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità aggiuntiva esproprio, prevista per il fittavolo costretto ad abbandonare il terreno, spetta anche quando l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di un'opera privata di pubblica utilità, come un gasdotto. Una società energetica aveva contestato tale obbligo, sostenendo che l'indennità fosse dovuta solo per opere pubbliche. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che l'indennità per il fittavolo è un diritto autonomo che tutela l'attività agricola e si applica indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, dell'opera.
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