La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14140/2024, ha stabilito che un dipendente pubblico, inserito in un ruolo provvisorio e assegnato a un altro ente senza un trasferimento definitivo, ha diritto al calcolo dell'indennità aggiuntiva di fine servizio anche per il periodo lavorato presso tale ente. Il rapporto di lavoro con l'amministrazione di origine, infatti, non si interrompe. Il ricorso del Fondo di Previdenza è stato rigettato, confermando il diritto del lavoratore a percepire l'intera indennità.
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